martedì 15 novembre 2011

Come garantire il diritto dei migranti alla vita familiare

Bruxelles, 15 novembre 2011

È necessario cambiare le regole dell'Unione sul ricongiungimento familiare dei migranti? La Commissione europea dà inizio oggi a un dibattito pubblico sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea, in funzione del quale deciderà se è necessario intervenire e definire, per esempio, linee guida chiare, oppure modificare le regole attuali o lasciare invariata la situazione. I contributi delle parti interessate e dei cittadini saranno pubblicati sul sito la vostra voce in Europa. Precisazioni su contesto e contatti sono inoltre disponibili al seguente link. L'Unione si è dotata nel 2003 di norme comuni che stabiliscono a quali condizioni i familiari di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono entrare e soggiornare nell'UE. "Il ricongiungimento familiare rende possibile la vita familiare e l'integrazione sociale degli immigrati", ha commentato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni.
"Mi auguro che le parti interessate partecipino numerose alla consultazione, scambiandosi esperienze e opinioni su come rendere più efficaci le norme europee sul ricongiungimento familiare. La Commissione invita in particolare gli Stati membri ad indicare e quantificare i problemi che loro stessi denunciano di abuso della normativa in vigore”. Il libro verde punta i riflettori su alcuni risvolti dell'applicazione della direttiva 2003/86/CE e chiede a tutte le parti interessate di esprimersi, entro il 1° marzo 2012, sui seguenti aspetti: a chi si applica effettivamente la direttiva, ossia come definire meglio i migranti che possono beneficiare delle regole UE, se occorre estendere il diritto al ricongiungimento anche ai vincoli di parentela esterni alla famiglia nucleare, quali sono i problemi riscontrati con i matrimoni forzati; le condizioni per il ricongiungimento familiare, ovvero se bisogna specificare meglio le misure di integrazione che gli Stati membri possono introdurre o se è necessario garantire che queste misure favoriscano effettivamente l'integrazione e non siano invece utilizzate per ostacolare il ricongiungimento familiare; come combattere il fenomeno dei matrimoni di convenienza e eventuali frodi; come garantire che gli Stati membri rispettino determinati obblighi, ad esempio tenendo conto dell'interesse superiore del minore nell'esaminare le domande. Una volta ricevuti i contributi scritti, la Commissione organizzerà un'audizione pubblica.

Contesto
La direttiva (2003/86/CE) definisce condizioni comuni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare tra i cittadini di paesi terzi in posizione regolare nell'Unione e i loro familiari non cittadini dell'UE. La direttiva non riguarda il ricongiungimento tra un cittadino dell'Unione e i suoi familiari non cittadini dell'Unione, regolato nell'ambito della libera circolazione dei cittadini UE (2004/38/CE). Stando ai dati disponibili, nei primi anni 2000 la migrazione familiare ha contribuito a oltre il 50% dell'immigrazione legale totale. Attualmente però il fenomeno contribuisce ad appena un terzo circa dell'immigrazione totale nell'Unione e la sua incidenza si riduce ulteriormente se ci si limita ai soggetti interessati dalla direttiva sul ricongiungimento familiare, ovvero i cittadini di paesi terzi che si ricongiungono a familiari anch'essi cittadini di paesi terzi: a questa categoria di migranti infatti è riconducibile solo il 21% di tutti i permessi rilasciati, ovvero circa 500 000 persone in totale nel 2010. Nello stesso anno l'Italia era in testa ai paesi che hanno rilasciato il maggior numero di permessi per motivi di famiglia nell'ambito del ricongiungimento tra cittadini di paesi terzi e familiari non cittadini dell'Unione (160 200), seguita da Regno Unito (103 187) e Spagna (89 905). Per potersi ricongiungere ai propri familiari cittadini di paesi terzi, il cittadino di un paese terzo deve rispettare due condizioni: un "permesso di soggiorno con validità pari o superiore a un anno" e "una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile". Gli Stati membri possono imporre altre condizioni al richiedente: risorse sufficienti, un alloggio adeguato, assicurazione malattia e anche "misure di integrazione". In una relazione sull'applicazione della direttiva, pubblicata l'8 ottobre 2008, la Commissione individua possibili problemi e elabora raccomandazioni per una migliore attuazione: la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità troppo ampio nell'applicare le disposizioni facoltative, soprattutto per quanto riguarda i tempi che il cittadino di un paese terzo deve attendere prima di potersi ricongiungere ai familiari e il rispetto delle eventuali "misure di integrazione" che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre ai cittadini di paesi terzi. Partendo da queste considerazioni la Commissione ha deciso di lanciare un dibattito pubblico sul ricongiungimento familiare per capire se e quali interventi concreti si rendono ulteriormente necessari. Lo scopo del libro verde adottato oggi è sondare l'opinione delle parti interessate e degli Stati membri su una serie di aspetti riguardanti il ricongiungimento familiare per poter garantire regole efficaci a livello dell'Unione. Eventuali mosse future saranno valutate attentamente in termini di conseguenze sui diritti fondamentali, soprattutto sul rispetto della vita privata e della vita familiare, sul diritto di sposarsi, sui diritti del minore e sul principio della non discriminazione.

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